Nal blog del commercialista Gianfranco Rienzi un approfondimento per le SRL

Il risultato economico di esercizio nasce contabilmente, a fine anno, con la chiusura del Conto Economico e, ovviamente, può essere positivo o negativo. Nel primo caso l’utile può essere accantonato in riserve che costituiranno parte del patrimonio netto o direttamente distribuito secondo la normativa vigente. Nel secondo caso, invece, in capo agli organi societari delle SRL sorgono alcuni obblighi, che andremo a trattare in questo articolo. Questi obblighi sono determinati da una valutazione che andrà fatta non solo in termini assoluti ma anche proporzionali e relativi rispetto al capitale sociale. L’elemento determinante è quello di valutare se la perdita sia inferiore o superiore ad un terzo del capitale. Con la collaborazione del commercialista Gianfranco Rienzi abbiamo redatto questo articolo per cercare di capirne di più ed offrire un valido approfondimento ai lettori del nostro blog.

Perdita superiore ad un terzo entro il limite del capitale legale minimo

Nel caso in cui la perdita sia superiore ad un terzo del capitale sociale ma rientra comunque nei limiti minimi previsti per legge, è previsto che gli amministratori devono convocare un’assemblea dei soci per evadere alcuni provvedimenti. Sarà inoltre sottoposta in assemblea anche una relazione patrimoniale aziendale datata non anteriormente a 120 giorni dalla data dell’assemblea. Per quanto riguarda il deposito, il termine ultimo è di 8 giorni antecedenti alla data di convocazione dell’assemblea, salvo diverse disposizioni previste dallo statuto. Nel caso in cui, nell’esercizio successivo, la società non abbia diminuito la perdita al di sotto di un terzo del capitale, si dovrà necessariamente convocare una nuova assemblea per procedere alla diminuzione del capitale sociale, che sarà proporzionato in base alle perdite, ricorda Gianfranco Rienzi.

Perdita superiore ad un terzo oltre il limite del capitale legale minimo

Se la società SRL abbia accettato, con la chiusura d’esercizio, delle perdite superiori ad un terzo oltre il limite del capitale sociale, gli amministratori dovranno convocare la società per deliberare la riduzione del capitale sociale e, contestualmente, aumentarlo fino al minimo previsto per legge. È inoltre prevista anche la possibilità di trasformare la società per riuscire ad adeguare la situazione finanziaria al nuovo capitale o, direttamente, a procedere allo scioglimento della stessa, come previsto dall’art. 283 del C.C.

Ci sono diverse specifiche, per quanto riguarda le società SRL, in relazione al limite legale del capitale sociale:

?  se la SRL ha un capitale minimo di 10.000 euro ed a causa della perdita il valore si è ridotto oltre un terzo del minimo, i soci dovranno ridurre il capitale non oltre un euro o a trasformare la società;

?  se la SRL ha un capitale minimo inferiore a 10.000 euro i soci, in caso di perdita, dovranno ridurre il capitale di una misura corrispondente ed in caso in cui il valore sia negativo, dovranno procedere come sopra (aumento di capitale o trasformazione).

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